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04/09/2009 Statuti dell’ Associazione Pro Centovalli e Pedemonte

Statuti dell’ Associazione Pro Centovalli e Pedemonte


Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione “Pro Centovalli e Pedemonte” è costituita, con sede ad Intragna, un’associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero (CC).


Art. 2 Scopo

L’associazione ha lo scopo di studiare, favorire ed incoraggiare tutto quanto può
contribuire al progresso e alla promozione culturale, turistica e ricreativa della regione
del Circolo della Melezza.


Art. 3 Soci

1. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato domiciliate in Svizzera e all’Estero.
2. L’assemblea può designare quali soci onorari persone fisiche particolarmente meritevoli.


Art. 4 Ammissione

L’adesione all’associazione avviene mediante il versamento della tassa sociale.


Art. 5 Organi sociali

Organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci
b) il Comitato
c) l’Ufficio di revisione


Art. 6 Assemblea dei soci

L’ assemblea è l’organo superiore dell’associazione. Ogni socio vi partecipa personalmente, mentre le persone giuridiche vi partecipano mediante un loro delegato.


Art. 7 Competenze dell’assemblea dei soci


Competono all’assemblea:

a) l’adozione e la modifica dello statuto
b) l’approvazione del rapporto d’attività e del programma
c) l’approvazione dei conti annuali e lo scarico del Comitato
d) la nomina del presidente e dei membri del Comitato
e) la nomina dell’Ufficio di revisione
f) la fissazione della tassa sociale
g) lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
h) la designazione di soci onorari
i) le decisioni di tutto quanto non espressamente attribuito ad altro organo sociale


Art. 8 Convocazione

1. L’assemblea ordinaria si riunisce una volta, di regola entro il mese di giugno.

2. L’assemblea può inoltre essere convocata quando il Comitato lo reputi opportuno nonché su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci che hanno versato la tassa sociale. Il Comitato provvede a convocare l’assemblea entro 60 giorni.
La richiesta va menzionata nell’ordine del giorno.
La convocazione scritta va spedita dal comitato ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita.


Art. 9 Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno elenca le trattande da discutere.

2. Ogni socio ha diritto di proporre uno o più oggetti da far menzionare nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria mediante richiesta scritta da inoltrare entro fine febbraio al Comitato. In tal caso potrà essere istituita una commissione speciale, nella quale siederà pure il richiedente, con il compito di studiare la problematica e valutare se iscrivere o no la richiesta nell’ordine del giorno

3. Il comitato allestisce l’ordine del giorno e lo comunica ai soci con la convocazione.


Art. 10 Diritto di voto

Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’assemblea.


Art. 11 Deliberazioni

Le deliberazioni avvengono per alzata di mano, salvo che la maggioranza dei soci presenti
non disponga diversamente.


Art. 12 Quoziente di voto

1. Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti.
2. Nel caso di cui all’art 8 lettere a) e g) è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.


Art. 13 Direzione dei lavori assembleari

L’assemblea è diretta dal presidente scelto fra i presenti.



Art. 14 Nomine e composizione del Comitato

Il Comitato si compone da 5 a 7 membri, compreso il presidente.
Ogni Comune, rispettivamente ogni frazione del Circolo della Melezza, dovrebbe essere equamente rappresentato.


Art. 15 Periodo di nomina

1. Il presidente e i membri di Comitato sono nominati per quattro anni e sono sempre rieleggibili.
2. Le nomine avvengono l’anno seguente le elezioni comunali.
3. Le dimissioni del presidente o di un membro di Comitato inoltrate durante il quadriennio devono pervenire al Comitato almeno un mese prima dell’assemblea.


Art. 16 Competenze del Comitato

Al Comitato spettano segnatamente i seguenti compiti:

a) amministrare l’associazione
b) elaborare il bilancio di gestione, il rapporto sociale e il programma d’attività
c) convocare le assemblee
d) nominare il vice-presidente
e) nominare il/la segretario/a, il/la cassiere/a, l’archivista, che possono anche non fare parte del Comitato. Queste cariche sono cumulabili.
f) designare le varie commissioni temporanee o permanenti, quali quella delle manifestazioni e quella dei sentieri e i loro coordinatori responsabili
g) rappresentare l’associazione verso i terzi
h) organizzare l’attività sociale
i) decidere spese straordinarie annuali fino ad un massimo di fr. 5’000.00


Art. 17 Commissioni

Sono designate dal Comitato e contano almeno tre membri.

Oltre al coordinatore responsabile possono far parte delle commissioni anche soci che non siedono nel Comitato. Le commissioni si riuniscono autonomamente e non hanno potere decisionale. Il coordinatore deve informare il comitato dell’operato della commissione.


Art. 18 Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato dal presidente quando lo reputa opportuno oppure su richiesta motivata di una commissione o di almeno 3 membri di Comitato.


Art. 19 Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità decide il voto del presidente.


Art. 20 Ufficio di revisione

L’Ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente. I revisori stanno in carica un anno e sono sempre rieleggibili.
Esso verifica ogni anno la gestione sociale e presenta un rapporto scritto all’assemblea.
Ha pure la facoltà di esaminare tutti gli atti dell’associazione.


Art. 21 Diritto di firma

L’ associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente,
del segretario e del cassiere.


Art. 22 Responsabilità/Patrimonio sociale

1. I soci non rispondono personalmente per gli obblighi dell’associazione.
2. Per gli obblighi e gli impegni dell’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale.
3. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai proventi delle tasse sociali, da donazioni, sussidi, contributi e proventi di ogni genere.


Art. 23 Anno sociale

L’anno sociale corrisponde a quello civile. I conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 24 Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad un istituto locale avente scopi analoghi a giudizio dell’assemblea appositamente convocata.
La proposta di scioglimento deve necessariamente figurare nell’ordine del giorno dell’assemblea.


Art. 25 Disposizioni sussidiarie

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono gli art. 60 ss. CC, sussidiariamente gli art. 530 ss. CO.


Art. 26 Entrata in vigore

Il presente statuto é stato approvato dall’assemblea ordinaria del 26 giugno 2009 e sostituisce tutti i precedenti statuti del 18 aprile 1938, 14 maggio 1939, 24 giugno 1945
e 25 aprile 1991.